martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTO: come cambia con le modifiche del decreto semplificazioni

Il Subappalto, viene ancora modificato dal Decreto Semplificazioni, nel quale, l’articolo 50, il cui titolo è “Modifiche alla disciplina del subappalto”, è prevista una deroga a quanto indicato ai commi 2 e 5, dell’articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, soprattutto per quanto la soglia contrattuale. Infatti si puntualizza che fino alla data del 31.10.2021, i contratti di subappalto non possono superare il 50% dell’importo del contratto di appalto, abolendo definitivamente i limiti previsti dal comma 5 (del 30%)
Al al comma 1, il secondo e il terzo periodo dell’articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono sostituiti, con l’introduzione della non cedidibilità del contratto di appalto da parte del contraente principale, per le categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, ma esiste il solo istituto del subappalto.
Introdotte al comma 14 dell’articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al posto del primo periodo, che spetta al subappaltatore garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di garantire gli stessi standard normativi ed economici ed in particolare dei contratti garantiti dall’appaltatore principale per la retribuzione dei lavoratori.
A partire dal 1.11.2021 il comma 2 terzo periodo dell’ articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito introducendo per le stazioni appaltanti, l’obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, per caratteristiche proprie dell’appalto, dovute alla complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare. Le stesse inoltre devono rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Per cui come previsto dal nuovo primo periodo del comma 8 dell’ articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia il subappaltatore che il contraente principale del contratto, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, prima lo era soltanto il contraente principale.

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