Ricordiamo che il Decreto legge 76/2020, detto anche Decreto Semplificazione, divenuto Legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 3 dell’articolo 1 ha previsto che per le offerte al prezzo più basso, per le gare di appalto, di importi inferiori alla soglia comunitaria, l’esclusione automatica, è valida anche se il numero di offerte totali sono cinque, mentre non è attuabile per un numero di offerte inferiori.
Ricordiamo però che tale norma, riportata al comma 3 dell’articolo 1 della suddetta legge, sarà valida per un periodo che va fino al 31.12.2021, per poi tornare al vecchio dettato normative che non permette di utilizzare l’esclusione automatica, nel momento in cui le offerte siano meno di dieci.
Per cui avremo che fino al 31.12.21:
1. Offerte ammesse da 1 a 4 (non si applica il comma 2 bis dell’art. 97) no esclusione automatica;
2. Offerte ammesse da 5 a 15 (si applica il comma 2 bis dell’art. 97) si esclusione automatica in deroga alla normativa;
3. Offerte ammesse oltre 15 (si applica il comma 2 bis dell’art. 97) si esclusione automatica come da vigente normativa;
Dopo il 31.12.21:
• Offerte ammesse da 1 a 10 (non si applica il comma 3 bis dell’art. 97) no esclusione automatica;
• Offerte ammesse oltre 10 (si applica il comma 2 bis dell’art. 97) si esclusione automatica come da vigente normativa.
Leggi anche:
GARE DI APPALTO: anche con solo cinque offerte opera l’esclusione automatica.
GARE DI APPALTO: l’elenco delle voci che compongono gli oneri aziendali
GARE DI APPALTO: le offerte anomale e l’incidenza della manodopera.
GARE DI APPALTO: un esempio pratico di come si calcola un’offerta anomala nell’OEPV
GARE DI APPALTO: affidamento diretto di lavori e servizi dopo il Decreto Semplificazioni
GARE DI APPALTO: cosa cambia con il Decreto Rilancio in tema di appalti
GARE DI APPALTO: sospeso il pagamento del contributo per la partecipazione alle gare di appalto