Un limite importante del bonus facciate, è caratterizzato sia dalla tipologia, ma anche dall’ubicazione dei lavori da eseguire. Sicuramente la norma e le sue circolari parlano di facciate, ma non tutte le facciate di un immobile possono godere del relativo Bonus Facciate. Infatti una circolare dell’Agenzia delle Entrate. specifica che detto bonus non si può utilizzare per:
• Interventi da effettuarsi per la costruzione di un nuovo immobile;
• Interventi che prevedono demolizione e ricostruzione;
• Interventi che rientrano nella locuzione “Ristrutturazioni edilizie”
E’ fondamentale invece che gli immobili per poter godere del bonus siano:
• Ubicati in zona urbanistica A o B come previsto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
• Ubicati in zona rapportabile alle zone A o B e che risulti dal certificato urbanistico rilasciato dal comune nel quale è posto l’immobile;
• effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, quindi in particolare sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, e su tutto il relativo perimetro dell’immobile
Inoltre , la stessa circolare 2/E/2020 sul bonus facciate specifica che lo stesso non è applicabile agli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
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