martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA E NEWS: in 11 punti la semplificazione per le attività edilizie

Con la legge 11.9.2020 n. 120, è stato approvato il Decreto Semplificazione, ovvero il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Diverse sono le modifiche apportate al Testo Unico dell’Edilizia D.p.r. n°380/2001 e di seguito le evidenziamo in 11 punti essenziali per la semplificazione per le attività edilizie:
1. Eliminato la conservazione della sagoma e della cubatura dell’edificio nelle attività edilizie demolizione e ricostruzione di edifici, rimane il vincolo per le sole zone urbanistiche A e nei centri storici;
2. Negli interventi edilizi di manutenzione straordinaria si può effettuare il cambio di destinazione d’uso negli immobili, quando non vi sia maggior cario urbanistico ed anche la modifica dei prospetti, tale norma, non è valida per i soli immobili sottoposti a vincolo di cui al D. Lgs 42/2004;
3. Diventa intervento di ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, seppur con prospetti variati, contenenti adeguamenti sismici ed efficientamento energetico dell’immobile
4. Diventa intervento di ristrutturazione edilizia anche la parziale ricostruzione di edifici crollati, di cui sono pero conservati: sagoma, volumetria e caratteristiche dell’immobile, tale norma non è valida per le sole zone urbanistiche A eper i fabbricati sottoposti a vincolo di cui al D. Lgs 42/2004;
5. Per le opere temporanee o stagionali è dato un tempo massimo di utilizzo di 180 giorni comprensivi dell’inizio lavori e della rimozione totale dell’opera;
6. La legittimità dell’immobile per il quale non era obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, si dimostra mediante i documenti d’archivio anche catastali;
7. Nel recupero di immobili dismessi, il contributo di costruzione è ridotto del 20% ed i Comuni possono ridurlo ulteriormente per incoraggiarne la rigenerazione dello stesso;
8. Il silenzio assenso si determina mediante attestato richiesto dal proprietario lo sportello unico per l’edilizia, che lo rilascia una volta verificato il decorso dei termini del procedimento, tale attestato è utilizzabile come titolo edilizio;
9. Sono ritenute tolleranze costruttive, le violazioni di altezze, distacchi, di cubatura e di superficie qualora siano contenuti nel limite del 2%;
10. Le tolleranze costruttive possono essere asseverate da un tecnico abilitato, medinte l’attestazione della legittimità dell’immobile;
11. Possono essere prorogati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di tre anni per i titoli edilizi tipo il permesso a costruire o per le segnalazione certificate di inizio attivita’.

Leggi anche: DECRETO SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA: cambio di destinazione d’uso e modifica dei prospetti nelle manutenzioniDECRETO SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA: centottanta giorni per le opere stagionaliDECRETO SEMPLIFICAZIONE: niente alibi alle stazioni appaltanti per la stipula dei contrattiLavori Pubblici: semplificazione dal decreto del Fare – il Durc ha validità di 180 giorni.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here