martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: cosa cambia con il Decreto Rilancio in tema di appalti

Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Semplificazione, quelle riportate all’articolo 8, modificano in modo sostanziale il Codice dei Contratti D. Lgs 18.4.2016 n°50 e s.m.i.
In particolare, vediamo di seguito le principali novità introdotte con l’articolo 8 del Decreto Semplificazione che si intitola: “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”anche in tema di gare di appalto e valide per le procedure in corso anche per le gare di appalto:
• E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
• I sopralluoghi, nelle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50, sono obbligatori, laddove siano strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita’ dell’appalto da affidare;
• Alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;
• Al comma 2 è previsto che per el procedure di affidamento , se il il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il 22 febbraio 2020 , il relativo provvedimento di aggiudicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020;
Le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti relativi a tali accordi;
In relazione ai lavori in corso di esecuzione:
Il Direttore dei Lavori provvederà a redigere uno stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazione, anche in deroga alle clausole previste nel contratto di appalto e nei documenti di gara, ilrelativo certificato di pagammento sarà emesso entro 5 giorni dall’emissione del Sal e sarà pagato nei successivi 15 giorni;
• Per quanto rigurda i maggiori costi di cantiere a causa dell’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento essi sono, da parte della stazione appaltante pagati con le somme a disposizione del progetto, e vengono liquidate in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento che è successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza;
• Per quanto riguarda i tempi contrattuali, i ritardi a causa del Covid 19, non sono ascrivibili all’Impresa Appaltatrice, per cui viene agli stessi rilasciata regolare proroga, e non si applicano altresì tutti gli obblighi di comunicazione all’Anac e non sono irrorate le sanzioni previste;
• Dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, puo’ essere escluso l’operatore economico, se la stazione appaltante dimostra che questi non ha ottemperato agli obblighi inerenti le imposte e le tasse ovvero dei contributi previdenziali;
• Nella partecipazione ad una procedura d’appalto, qualora l’operatore economico abbia ottemperato parzialmente alla copertura assicurativa, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice, in caso di aggiudicazione, di adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto;
• Sia per la selezione di un concorrente che per la stipula del contratto di appalto, e’ richiesto di produrre documenti unici di regolarita’ contributiva, per cui va dichiarata o autocertificata la regolarita’ contributiva, ovvero il possesso dei documenti unici.

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