Tra le numerose modifiche introdotte dal Decreto Semplificazione, quelle riportate all’articolo 8, modificano in modo sostanziale il Codice dei Contratti D. Lgs 18.4.2016 n°50 e s.m.i.
In particolare, vediamo di seguito le principali novità introdotte con l’articolo 8 del Decreto Semplificazione che si intitola: “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”anche in tema di gare di appalto e valide per le procedure in corso anche per le gare di appalto:
• E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
• I sopralluoghi, nelle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50, sono obbligatori, laddove siano strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita’ dell’appalto da affidare;
• Alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;
• Al comma 2 è previsto che per el procedure di affidamento , se il il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il 22 febbraio 2020 , il relativo provvedimento di aggiudicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020;
• Le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti relativi a tali accordi;
In relazione ai lavori in corso di esecuzione:
• Il Direttore dei Lavori provvederà a redigere uno stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazione, anche in deroga alle clausole previste nel contratto di appalto e nei documenti di gara, ilrelativo certificato di pagammento sarà emesso entro 5 giorni dall’emissione del Sal e sarà pagato nei successivi 15 giorni;
• Per quanto rigurda i maggiori costi di cantiere a causa dell’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento essi sono, da parte della stazione appaltante pagati con le somme a disposizione del progetto, e vengono liquidate in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento che è successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza;
• Per quanto riguarda i tempi contrattuali, i ritardi a causa del Covid 19, non sono ascrivibili all’Impresa Appaltatrice, per cui viene agli stessi rilasciata regolare proroga, e non si applicano altresì tutti gli obblighi di comunicazione all’Anac e non sono irrorate le sanzioni previste;
• Dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, puo’ essere escluso l’operatore economico, se la stazione appaltante dimostra che questi non ha ottemperato agli obblighi inerenti le imposte e le tasse ovvero dei contributi previdenziali;
• Nella partecipazione ad una procedura d’appalto, qualora l’operatore economico abbia ottemperato parzialmente alla copertura assicurativa, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice, in caso di aggiudicazione, di adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto;
• Sia per la selezione di un concorrente che per la stipula del contratto di appalto, e’ richiesto di produrre documenti unici di regolarita’ contributiva, per cui va dichiarata o autocertificata la regolarita’ contributiva, ovvero il possesso dei documenti unici.
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