L’articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» detto anche Decreto Rilancio, individua esattamente, nei relativi punti al comma 1 lett a), b), c) su cui è possibile usufruire del bonus del 110%.
Ricordiamo che sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio..
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria…..
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A….
Per cui, se si devono fare lavori di ristrutturazione di immobile, sostituzione di infissi o altri lavori, anche questi possono potenzialmente rientrare tra quelli che possono usufruire del bonus del 110%, ma gli stesssi devono essere eseguiti in concomitanza con gli interventi di cui ai precedenti comma 1 lett a), b), c) evidenziati, poiché diversamente potrebbero essere detraibili solo con le detrazioni fiscali revisti per quel tipo di intervento.
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