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BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI: le principali novità riguardanti il bonus del 110%

Pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» detto anche Decreto Rilancio.
Ebbene, rispetto rispetto al testo approvata alla Camera dei deputati sono state introdotte alcune variazioni, come vediamo di seguito:
Partiamo dall’art. 119 inerente il bonus del 110% per lavori di sismabonus, ecobonus etc. Ebbene le novità riguardano l’ ammontare complessivo su cui si applica la detrazione fiscale:
• per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, l’importo xcomplessivo massimo è di euro 50.000;
• per gli edifici composti da piu unità immobiliari che vanno da due a otto unità immobiliari per un importo massimo di euro 40.000, per ogni singola unità immobiliare;
• per gli edifici composti da piu unità immobiliari che vanno al di sopra delle otto unità immobiliari per un importo massimo di euro 30.000, per ogni singola unità immobiliare;
Invece per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento riguardano l’ ammontare complessivo su cui si applica la detrazione fiscale:
• per gli edifici composti da piu unità immobiliari che vanno da uno a otto unità immobiliari per un importo massimo di euro 20.000, per ogni singola unità immobiliare;
• per gli edifici composti da piu unità immobiliari che vanno al di sopra delle otto unità in poi immobiliari per un importo massimo di euro 15.000, per ogni singola unità immobiliare;
Inoltre al comma 10 della legge 17 luglio 2020, n. 77 , è previsto che per la qualificazione energetica è possibile portare in detrazione gli importi anche di due immobili a patto che i richiedenti il bonus possono essere soltanto persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni.

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