martedì, Luglio 16, 2024

CANTIERE: emissione di sal, pagamento oneri da covid 19 e proroghe dei lavori

Nella bozza del disegno di legge di approvazione del Decreto Semplificazione, vi è all’articolo 8 un comma 4 che dispone una serie di obblighi atti a tutelare i contratti e la gestione appalto e cantiere  in essere, incentivando l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché del riconoscimento degli oneri della sicurezza per il covid 19 all’appaltatore ed il riconoscimento di maggiori tempi e proroghe per i lavori in appalto.

Vediamo nel dettaglio:
1. Emissione degli stati di avanzamento dei lavori: prevede che per i cantieri in esecuzione, all’entrata in vigore del disegno di legge, il direttore dei lavori, anche andando in deroga alle clausole contrattuali e di gara, ad emettere entro quindici giorni lo stato di avanzamento dei lavori in funzione delle lavorazioni fino ad allora effettuate. Il relativo certificato di pagamento , è emesso entro cinque giorni o contestualmete all’emissione del Sal, mentre il relativo pagamento avviene entro quindici giorni dallo stesso.
2. Riconoscimento oneri della sicurezza per il covid 19 all’appaltatore: il comma prevede il riconoscimento degli maggiori oneri sostenuti per l’attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Tali oneri sono quantizzati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e sono liquidati nel primo pagamento pagamento mediante il primo stato di avanzamento successivo all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
3. Proroghe per i lavori in appalto: qualora i provvedimenti attuativi, previsti dall’articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, edall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 impediscano, anche in modo parziale la prosecuzione di cantieri in essere andando ad alterare i termini contrattuali previsti, non imputabile all’appaltatore, puo essere rilasciata la proroga dei tempi contrattuali all’appaltatore su giusta richiesta di quest’ultimo. non si applicano chiaramente gli obblighi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le relative sanzioni di cui al comma 4
dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Leggi anche: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: è stato pubblicato il primo elenco prezzi con gli oneri per l’emergenza cantiere e covid 19 oppure SICUREZZA CANTIERE: in 7 punti come non violare la privacy per il contagio da Covid 19 o anche COME FARE PER….in 13 punti cosa fa il Coordinatore della Sicurezza in cantiere per il Covid 19.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here