martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: l’anticipazione negli appalti potrà essere fino al 30%.

Ricordiamo brevemente l’introduzione dell’istituto dell’anticipazione negli appalti ovvero la corresponsioner di una somma variabile dal 20% al 30% alla stipula del contratto di appalto, seppur corrisposto a margine di una cauzione a garanzia. Su tale istituto, ricordiamo che prima il Decreto Legge 32/2019 modificando il comma 18 dell’articolo 35 del D. Lgs 50/2016 e smi (Codice dei Contratti) ha disposto che tale anticipazione sia erogata entro 15 giorni sia per lavori che per servizi. Successivamente l’articolo 91 del Decreto Legge 18/2020, detto anche Decreto Cura Italia, ha riconosciuto tale istituto a tutti i lavori da realizzarsi anche mediante consegna con urgenza. In ultimo, in modo sostanziale, il comma 2 dell’articolo 207 del decreto Legge 34/2020 che ha previsto che:
l’importo da corrispondere come anticipazione negli appalti, può essere portato fino al 30% dell’importo contrattuale, modificando il comma 18 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a patto che le risorse economiche siano nella disponibilità della stazione appaltante. Questo per:
1. i bandi o avvisi di gara gia’ stati pubblicati alla data di entrata in vigore suddetto decreto legge e fino al 30.6.2021;
2. per gli appalti, i cui i lavori sono già in corso, ed in cui l’appaltatore ha già usufruito di un’anticipazione dei lavori;
3. per gli appalti, i cui i lavori sono già in corso, ed in cui l’appaltatore non ha usufruito di alcuna anticipazione dei lavori;
Chiaramente, per il punto 2) all’anticipazione del 30% saranno dedotte le anticipazioni già versate all’impresa appaltatrice.

Leggi anche: NOVITA SBLOCCA CANTIERI: anticipazione del 20% contrattuale anche per i servizi di ingegneria? oppure CODICE APPALTI: l’anticipazione nei bandi di gara è un obbligo per le Stazioni Appaltanti. o anche CONTABILITA’ DEI LAVORI: come fare per riportare lo sconto dell’anticipazione negli stati di avanzamento dei lavori.

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