martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: l’ingegneria civile e l’architettura sono le attività che possono continuare per l’edilizia.

Con il DPCM 22.3.20, sono state sospese una serie di attività tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali afferenti l’edilizia di cui riportiamo i relativi stralci indicati nell’allegato 1 al Decreto.
In particolare l’art. 1 del suddetto DPCM 22.3.20 afferma: ”Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1″.
Nell’allegato 1 sono indicate le attivita’ professionali che non sono sospese, tra le quali sono annoverate le seguenti inerenti i servizi per l’edilizia:
1. Codice 42 Ingegneria civile ;
2. Codice 43.2 Installazioni di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
3. Codice 71 Attivita’ degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche .
Per cui oltre tali codici ateco, sono da intendersi sospese tutte le altre attività facenti capo ad altri codici Ateco.

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