martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA: dal “cura Italia” il committente deve pagare le imprese per i lavori eseguiti.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in legge, con alcune modifiche sostanziali per i contratti di appalto. In particolare per quanto riguarda l’edilizia, è stato sostituito totalmente il comma 2 dell’articolo 103 di detto decreto legge 18/2020, e tra le modifiche apportate è stato inserito in modo esplicito, un comma che impone ai committenti di lavori privati, il pagamento all’impresa appaltatrice, dei lavori effettuati fino all’avvenuta sospensione lavori, a causa del Covid 19
Inoltre, altra importante novità, per quanto riguarda la gestione dei contratti di lavori, è riportata sempre allo stesso comma, per il quale si afferma che i lavori di qualsasi natura , in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, sono temporalmente prorogati in modo automatico per un periodo pari alla durata della sospensione dei lavori a causa del Covid 19.

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