martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTO: quali sono le quote subappaltabile in un appalto di lavori?

Il comma 2 dell’articolo 105 in tema di subappalto, fissa alla quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, l’importo massimo di subappalto utilizzabile nell’ambito degli appalti. Ricordiamo anche che, ai sensi comma 18, primo periodo dell’art. 1, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, in deroga al comma suddetto, tale quota può essere elevata al 40 per cento dell’importo complessivo. A tal proposito, sull’applicazione delle percentuali subappaltabili per chiarezza, ovvero se le categorie di lavori, siano esse prevalenti, ovvero scorporabili, possano subappaltarsi con un limite, ovvero in modo totale, si deve far riferimento al Decreto MIT n. 248/2016, il quale individua una serie di categorie di lavori, per le quali il limeite di subappaltabilità rimane fissato al 30%.
Sono, in particolare, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ele stesse sono le seguenti:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
Lo stesso limite del 30% riguarda anche i lavori individuati come categoria prevalente nell’ambito dei bandi di gara. Quindi rimangono i limiti dell’importo del subappalto nell’ambito del 40% dell’importo contrattuale, con il limite del 30% per la categoria prevalente ed il limite del 30% per le categorie superspecialistiche di cui all’elenco sopra evidenziato.

Leggi anche: SUBAPPALTO: cosa succede per i subappalti dopo lo sblocca cantieri? oppure SUBAPPALTI: i requisiti necessari per poter stipulare subcontratti negli appalti. o anche SUBAPPALTO: in 24 punti illustriamo l’istituto del subappalto.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here