martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: la funzione della cauzione del 2% provvisoria.

La garanzia fideiussoria, prevista dal comma 1 articolo 93 del D. Lgs 50/2016 e smi, prevede che le offerte in fase di gara siano corredate di una cauzione o fidejussione di un importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara. Ma quali oneri sono rapportabili a tale importo garantito?
La garanzia fideiussoria, prevista da detto comma del 2% è a garanzia dei seguenti rischi:
• Rischi collegati all’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte del concorrente
• Rischi legati all’adozione di informazione antimafia interdittiva, sul concorrente emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 per cui non è stipulabile alcun contratto;
• Rischi dovuti all’esclusione della gara per il mancato possesso dei requisiti di ammissione;
Per cui, detta cauzione, detta anche provvisoria, nelle gare di appalto, assolve al risarcimento a favore della stazione appaltante, per eventuali danni dovuti all’ impedimento dell’impresa aggiudicataria di stipulare il relativo contratto di appalto.

Leggi anche: GARE DI APPALTO: l’irregolarità contributiva comporta l’esclusione dalle procedure di affidamento.   oppure GARE DI APPALTO: la redazione delle analisi prezzi per le offerte anomale.

 

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