In questa sezione, stiamo trattando, in più puntate, le principali novità introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri , decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito poi in legge 14 giugno 2019 n° 55, al Nuovo Codice degli Appalti. In questa puntata vediamo come cambia l’Art. Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici). In particolare, sono stati aggiornati i commi 1, mentre sono aggiunti al comma 4 par b) i tempi delle attività antecedenti. Vediamo i contenuti:
Al comma 1 è stato aggiunto: “1.L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20″. Al comma 4 par b) si aggiunge: “b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti”.
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