martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: la mancanza del PASSOE è motivo di esclusione di un professionista?

Da un’istanza di parere di precontenzioso, l’Anac ha deliberato in merito all’esclusione di un raggruppamento per “non avere inserito fra i mandanti il giovane professionista”.
Infatti in una procedura di affidamento, nell’ambito della dichiarazioni di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), era stato indicato un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ma del quale non era indicato nel modello di passoe, dove risultavano solo i nominativi del mandatario e dei mandanti.
Nel parere di precontenzioso è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680 secondo cui “il riferimento alla presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto»; e TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 che richiamava il citato parere Avcp n. 209/2012 per evidenziare che «le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto l’attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto”; e che inoltre che “l’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, [debbano] prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”, senza prescrivere alcunché sulla posizione che lo stesso debba assumere nel RTP”e che è quindi da considerarsi che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza. Pertanto la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di mandante (e comunque il passoe non potrebbe costituire causa automatica di esclusione in quanto soggetto a soccorso istruttorio)

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