martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: le competenze professionali dell’Ingegnere Juniores.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con del 26.1.2018 a seguito di un interpello di un Ente locale, ha fornito dei chiarimenti sulle competenze professionali degli Ingegneri iuniores.
In particolare il quesito articolato in più fasi, chiedeva se fosse possibile per gli Ingegneri iuniores redigere “…le denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica dell’art.65 del DPR n.380/2001 e delle denunce di opere da realizzarsi in zona sismica ai sensi degli articoli 93 e 94 del DPR n.380/2001, “come ratificate dagli articoli 11 e 13 delle legge regionale Emilia Romagnan.1912008″
“In particolare è richiesto : sulla possibilità per gli Ingegneri iuniores e Architetti iuniores di svolgere in autonomia le seguenti attività” : progettazione strutturale e direzione lavori strutturali di interventi di nuova costruzione, di adeguamento, di miglioramento, di riparazione e di interventi locali “così come definiti dalle NTC 2008, relativi ai casi elencati all’art.11 della LR 1912008 ” ; progettazione strutturale e direzione lavori strutturali di interventi di adeguamento, di miglioramento, di riparazione e di interventi locali, “così come definiti dalle NTC 2008, relativi a edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004” ; “adempimenti nell’ambito delle valutazioni di cui all’art. 22, comma 1, della LR 1912008” ; ·..) “redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del DM 15 maggio 1985 001 87 1{00I1a.. It nh lei +:jCJ 00 697070 1 nell’ambito dei procedimenti di presentazione e rilascio di titolo abilitativo edilizio Si’!!II’ lrri;’@t lli-otl litlt.i;n sanatoria e di presentazione del certificato di conformità edilizia e agibilità” ; collaudo statico ai sensi dell’art.6? del DPR n.380/2001 e dalle NTC 2008 di qualsiasi intervento previsto dalle medesime norme”.di voler fornire “criteri qualitativi per la definizione di ‘costruzioni civili semplici’, nonché di ‘metodo/agie standardizzate’, con particolare riferimento: alle diverse tipologie di intervento previste dalle NTC 2008′ ; alle destinazioni d’uso; alla classe d’uso; “ai metodi di analisi previsti dal par.7. 3 delle NTC 2008′ ; “all’impiego di materiali e prodotti per uso strutturale innovativo ai sensi del par. 11. 1 delle NTC 2008′
Inoltre il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, può soltanto esprimere il proprio parere chenon è vincolante, come invece quello del Ministero delle Infrastrutture per cui quando si parla di definire alcune definizioni il CNI afferma che “….lo stesso vale per la richiesta di fornire “crileri qualitativi” per la definizione di “costruzioni civili semplici”, di cui all’art.46, comma 3, lettera a), n. 2), del DPR n.328, costituendo il concetto di costruzione civile semplice il frutto di un’attività esegetica della normativa svolta negli anni grazie all’apporto della giurisprudenza e delle Autorità di Governo e non quindi il risultato di una opzione discrezionale del CNI.
“Non contengono invece previsioni rilevanti per risolvere la questione i richiamati articoli 11 (“Autorizzazione sismica”), 13 (“Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità”) e 22 (“Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie”) della legge regionale Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n.19 (“Norme per /a riduzione del rischio sismico”), lirnitandosi ad evidenziare – all’art.13 – che l’avvio dei lavori nei comuni classificati a bassa sismicità è subordinato al deposito “del progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progeftista abilitato in conformità delle norme tecniche per le costruzioni e ella disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR n.380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnalo da una dichiarazione del progetlis(a che asseveri il rispetto delle nome tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica” e – all’art.22, comma 1 – che la presentazione del titolo in sanatoria “é subordinata alternativamente all’asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse ovvero all’asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione”
Precisando il CNI afferma che “….Come si vede, la disposizione di cui all’art.46, comma 3, lett. a), n.1), DPR 32812001 – per gli Ingegneri civili e ambientali iuniores – ammette l’attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo “di opere edilizie, comprese le opere pubbliche”, solo in concorso e collaborazione con l’Inqegnere della sezione A dell’albo”.
Inoltre” ..A prescindere dal settore (della sezione B) di iscrizione, dunque, attività quali ad es. il collaudo statico non rientrano tra le prestazioni che in via generale gli iscritti alla sezione B dell’albo possono effettuare in via autonoma.” mentre “In base al punto n.2) della lettera a) del terzo comma dell’art.46 DPR 328 ciI., l’Ingegnere civile e ambientale iunior può infatti svolgere autonomamente unicamente la “progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione” di costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate.
Una conferma – al più alto livello di tale ricostruzione viene dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 25 febbraio 2016 n.776. In essa troviamo affermato : “Osserva al riguardo la Sezione” che le previsioni di cui all’art.46 DPR 328/2001 -non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione A e gli ingegneri iscritti alla sezione B solo l’uso di metodo/ogie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici’ (in allegato).

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