martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: quali sono gli atti contabili da redigere a cura del Direttore dei Lavori nei lavori di edilizia?

Il decreto del Ministro delle infrastrutture n.49/2018 , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 maggio, n. 111. Lo stesso, costituiscono le linee guida per l’attività di Direttore dei Lavori anche nelle opere di edilizia.
Lo stesso chiarisce in modo esauriente le operazioni condotte dal Direttore lavori in tema di contabilità lavori seppur in taluni casi riprendendo contenuti già in vigore con il Dpr 5.10.2010 n° 207.
Ricordiamo che lo stesso entra in vigore per quei lavori i cui bandi sono pubblicati dopo il 30 maggio2018.
Vediamo l’insieme degli atti contabili da redigersi a cura del Direttore Lavori ed inseriti nell’art 18 del suddetto decreto.
Premettendo che tutti i documenti contabili, tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, devono riportare la firma in ordine cronologico conforme alla compilazione degli stessi e con ordine relativo alla cronologia dei dati.L’elenco degli atti contabili è il seguente:
1) il giornale dei lavori, riporta giornaliermente la qualifica e il numero degli operai impiegati in cantiere, l’ordine e le modalità con cui progrediscono i lavori, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici, l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; le relazioni indirizzate al RUP; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
2) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, sono tenuti dal direttore dei lavori che li aggiorna firmandoli contestualmente insieme all’Appaltatore , dal suo tecnico o da chi per lui ha seguito il rilevamento delle misure. Eè fondamentale indicare che nei lavori a corpo, sul libretto delle misure il direttore dei lavori allibra la percentuale dell’aliquota relativa alla categoria di lavori eseguite riportata nel Capitolato Speciale di Appalto. La percentuale dell’aliquota relativa alla categoria di lavori eseguite sono verificate in modo autonomo dal direttore dei lavori. Quest’ultimo, può verificare in modo puntuale detta aliquota mediante un riscontro nel computo metrico estimativo.Gli stessi possono riportare figure quotate di lavorazioni nonchè i profili e i piani quotati prima e dopo le lavorazioni eseguite.
3) il registro di contabilità riporta allibrate le lavorazioni riportate nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di trascrivere ed a cui fa le relative deduzioni il direttore dei lavori. Chiaramente, anche su questo atto contabile l’allibramento delle partite avviene in ordine cronologico. Per ogni stato di avanzamento dei lavori, sono riportati la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, da cui si rileva l’ammontare dello stato di avanzamento dei lavori. Per cui il registro di contabilità riepiloga altresì l’intera contabilizzazione delle categorie di lavorazionei dell’avanzamento dei lavor dell’appalto dove alle quantità allibrate nei libretti di misura sono applicati i relativi prezzi contrattuali. Il registro di contabilità è firmato dall’Appaltatore dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile del Procedimento.
4) lo stato di avanzamento lavori (cosidetto S.A.L.) riporta le lavorazioni le somministrazioni eseguite e contabilizzate alla data di emisissione di detto SAL. Esso in sostanza è ricavato dal registro di contabilità, ed è elaborato cronologicamente come riportato negli atti contrattuali. Ai fini dell’importo maturato il SAL riporta l’ammontare lordo delle lavorazione a cui si applicano il ribasso, nonché l’ammontare netto dei lavori. Inoltre per permettere il pagamento del SAL, il Responsabile Unico del Procedimento emette il Certificato di Pagamento, atto contabile per permettere all’Appaltatore di poter fatturare l’importo della rara di acconto.
5) il conto finale dei lavori, è redatto dal direttore dei lavori dopo l’ultimazione dei lavori, insieme alla relazione sul conto finale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Il conto finale deve essere firmato dall’appaltatore, che non può scrivere sullo stesso domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante il periodo di esecuzione dei lavori. Il conto finale deve essere firmato entro trenta giorni, e qualora l’appaltatore non lo firma entro il tempo stabilito, è da intendersi firmato, inoltre qualora non confermate le domande di cui sopra decadono cosi in caso di mancata firma dello stato finale da parte dell’appaltatore. Qualora per la domande dell’Imprese non sia intervenuto alcuna determinazione ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, redige una relazione riservata nella quale esprime il suo parere motivato sulla fondatezza delle domande, relazione che dovrà esere redatta entro 60 giorni e consegnata al Committente.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive.

Leggi anche: GESTIONE APPALTI- LA DIREZIONE LAVORI: la convocazione dell’Impresa per la consegna dei lavori. o anche I PROFESSIONISTI DELL EDILIZIA: le certificazioni da acquisire da parte del Direttore dei Lavori.

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