martedì, Luglio 16, 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI: la scelta dei materiali da costruzione.

L’articolo 20 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, regola Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
In particolare, lo stesso è dedicato, all’acquisizione ed all’approvazione dei materiali da costruzione da parte delle figure operanti nell’edilizia: il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore. In particolare il suddetto articolo precisa che è obbligo di queste figure, utilizzare o far utilizzare materiali da costruzione che siano conformi alla procedura di detta norma che tiene conto degli articoli di legge 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Inoltre costituisce grave reato la violazione del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 che dice che “L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”
Sono previste ammende per la violazioni di detti articolo che vanno dalla:
• sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
• ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro con l’arresto sino a sei mesi qualora siano utilizzati prodotti inidonei o materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio;
• sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro per il progettista dell’opera che indica prodotti in violazione degli articoli di cui sopra;
• ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, e con con l’arresto sino a tre mesi.

Leggi anche:COME FARE PER…: il Direttore dei Lavori ed i controlli sul calcestruzzo. o anche: IL DIRETTORE DEI LAVORI: è responsabile per l’approvazione dei materiali?

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