Da una sentenza della Corte suprema di Cassazione il chiarimento sulle responsabilità del Direttore dei Lavori sulla scelta dei materiali.
In particolare, parliamo di una società che aveva commissionato la realizzazione di un immobile privato ad un’impresa appaltatrice, e che aveva dato incarico al Direttore dei Lavori di seguire dal punto di vista tecnico, detta realizzazione. In particolare, la sentenza è il risultato di un ricorso fatto dal committente che contestava la qualità di un pavimento striato, posto in opera dall’appaltaore.
Il Tribunale di primo grado competente aveva condannato il Direttore dei Lavori per i vizi legati al materiale posto in opera.
La stessa Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 584/2012, confermò altresì la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, confermando che, la sentenza in primo grado, visti che era il Direttore dei Lavori che doveva garantire la qualità del prodotto, avendo le competenze per orientarsi nelle scelte.
Inoltre la responsabilità ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, è risultata essere riconducibile al Direttore dei Lavori, visto che quest’ultimo aveva ricevuto incarico dal Committente, visto che quest’ultimo, non era in grado di decidere.
Inoltre la parte del ricorrente tecnico aveva impugnato la sentenza precedente , poichè era aveva imputato al Direttore dei Lavori la mancata garanzia prevista dell’art. 1490 del Codice Civile, mentre lo stesso aveva solo garantito la congruità del prezzo e della buona qualità ma non poteva certo garantire una garanzia che è tipica del venditore. Inoltre la nota di approvazione del materiale risultava essere successiva alla sua posa in opera, quindi in una fase successiva alla scelta del materiale ed alla sua posa in opera.
Per cui, la Sentenza , ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori, ma per quanto previsto dagli artt.1655 e 2230 del Codice Civile, mentre gli stessi sono diversi da quelli previsti dall’art. 1490 del Codice Civile, , sull’assunzione della garanzia per i vizi del materiale, che non possono essere imputati al Direttore dei Lavori.
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