martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI : tempi lunghi per le autorizzazioni per le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa?

Quali sono le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa?
L’art 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata nella G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

Sono tutte attività fondamentali nell’ambito dei lavori edili basta pensare al confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.
Ebbene per tali attività deve essere disposta dalle Stazioni appaltanti la consultazione delle white list relative alla Prefettura territoriale di competenza dell’Azienda da appaltatrice. Ma per tali attività devono essere altresì acquisiti obbligatoriamente l’informativa e la comunicazione antimafia.

Per quanto riguarda l’informativa antimafia ai sensi dell’art 92 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il rilascio dell’informazione antimafia può essere:
1. Immediato e conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto;
2. Rinviato, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione.
3. Prorogato, quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne da’ comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni.
Per cui immaginando che debba iniziare un nuovo cantiere, è fondamentale per l’Impresa Appaltatrice redigere un piano dei subappalti e dei subcontratti, al fine di dare tempo alle Stazioni appaltanti di fare le dovute verifiche nonché di acquisire le informative suddette in tempo utile.

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