martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: novità in tema di categoria OG11.

Nom du fichier            :DSC_0083.JPG Taille du fichier         	:2.9 Mo (2990194 octets) Date                      	:2004/05/06 14:20:22 Taille de l'image         	:3008 x 1960 Résolution                	:300 x 300 ppp Nombre de bits            	:8 bits/canal Attribut de protection    	:Désactivé Attribut Masqué           	:Désactivé ID de l'appareil          	:N/A Appareil                  	:NIKON D1X Mode de qualité           	:FINE Mode de mesure            	:Multizones Mode d'exposition         	:Programme auto Speed light               	:Non Distance focale           	:25 mm Vitesse d'obturation      	:1/500 seconde Ouverture                 	:F11.0 Correction d'exposition   	:+0.3 IL Balance des blancs        	:Nuageux Objectif                  	:17 - 35 mm F 2.8 Mode synchro-flash        	:N/A Différence d'exposition   	:0.0 IL Programme décalable       	:Non Sensibilité               	:ISO320 Renforcement de la netteté	:Moyen Type d'image              	:COULEUR Mode  couleur             	:Mode II(Adobe RGB) Saturation                	:3 Contrôle Saturation       	:N/A Compensation des tons     	:Normal Latitude (GPS)            	:N/A Longitude (GPS)           	:N/A Altitude (GPS)            	:N/A

A

Emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.11.206.
Detto decreto prende in considerazione le categorie specialistiche, chiarendo in materia definitiva il meccanismo di una delle categorie che, negli anni, ha fatto molto discutere sia sulla sua peculiarità ma anche per l’ottenimento della qualificazione.
In particolare è la Categoria OG11, che riguarda gli impianti tecnologici. Il suddetto Decreto prevede che le Imprese per potersi attestare in Categoria OG11 devono dimostrare di possedere le sottocategorie:
-OS 3 (Impianti idico sanitari, cucine, lavanderie) al 30 per cento;
OS28 ( Impianti termici e di condizionamento) al 70 per cento;
OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi) al 70 per cento.
Per cui, qualora l’operatore economico sia in possesso di detti requisiti, dimostrabile attraverso i Certificati di Esecuzione dei Lavori, viene attestato dalle Soa nella categoria OG11, e può eseguire anche i lavori nelle tre categorie OS 3, OS 28, OS30.
Per quanto riguarda i Certificati di Esecuzione dei Lavori per l’attestazione, dovranno riportare oltre alla categoria OG 11, anche gli importi riferiti a ciascuna delle dette categorie specializzate.

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