Emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.11.206.
Detto decreto prende in considerazione le categorie specialistiche, chiarendo in materia definitiva il meccanismo di una delle categorie che, negli anni, ha fatto molto discutere sia sulla sua peculiarità ma anche per l’ottenimento della qualificazione.
In particolare è la Categoria OG11, che riguarda gli impianti tecnologici. Il suddetto Decreto prevede che le Imprese per potersi attestare in Categoria OG11 devono dimostrare di possedere le sottocategorie:
-OS 3 (Impianti idico sanitari, cucine, lavanderie) al 30 per cento;
– OS28 ( Impianti termici e di condizionamento) al 70 per cento;
– OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi) al 70 per cento.
Per cui, qualora l’operatore economico sia in possesso di detti requisiti, dimostrabile attraverso i Certificati di Esecuzione dei Lavori, viene attestato dalle Soa nella categoria OG11, e può eseguire anche i lavori nelle tre categorie OS 3, OS 28, OS30.
Per quanto riguarda i Certificati di Esecuzione dei Lavori per l’attestazione, dovranno riportare oltre alla categoria OG 11, anche gli importi riferiti a ciascuna delle dette categorie specializzate.
IMPRESE APPALTATRICI: novità in tema di categoria OG11.
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