martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: chi non richiede il subappalto rischia l’arresto

Pose d'un pipeline

Non tutti lo sanno, ma è bene che, soprattutto le imprese appaltatrici, facciano attenzione alla regolamentazione del subappalto.
La materia merita attenzione ma è il caso di puntualizzare che la mancata richiesta di un’autorizzazione al subappalto al committente comporta la violazione dell’articolo 21 della legge 646/1982 con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto.
Infatti l’articolo 21 suddetto al comma 1 inequivocabilmente precisa:
“Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo , in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con -l’arresto da sei mesi ad un anno- e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto – (parole sostituite dall’art.2, L.246/95). – Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto– (periodo modificato dalla L.726/82 e L.55/90).

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here