martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: ma come va regolata la qualificazione delle Imprese nel periodo transitorio?1 puntata-

Construction manager  architect

Sono considerate superspecialistiche tutte quelle categorie inerenti strutture, impianti e opere speciali riportate nell’allegato A del Dpr 207/2016 del medesimo decreto, quelle  il cui il valore delle opere corrispondenti categorie superi il 10% dell’importo totale delle categorie poste a gara e che sono individuate .
Per la regolamentazione di tale tipo di categorie, il Nuovo Codice degli Appalti, prevede all’art. 89, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016,prevede l’emanazione di un Decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvederà ad emanare un decreto ad hoc. Nel frattempo, per la fase di transizione, continua ad applicarsi (ai sensi dell’art. 216, comma 15) il Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con la L. 23 maggio 2014, n. 80, e precisamente l’art.12 che descrive: le “disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” che prevede che:
• Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi di detto articolo, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del Dpr 207/2016 del medesimo decreto, con l’acronimo OG o OS di seguito elencate:
Per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’ avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
• non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A di cui al D. Lgs 207/2010, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

• Per la qualificazione nella categoria OG 11,l’impresa dovrà dimostrare ai sensi del comma 16, dell’art. 79, del D.P.R. 207/2010 ancora in essere, il posserro dei requisiti categoria OS 3: 40% – – categoria OS 28: 70% – categoria OS 30: 70%.
• Per cui l’impresa qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la categoria posseduta.
Per il nuvovo decreto particolari requisiti sono introdotti per le categorie specialistiche che potrebbero essere : specializzazione e formazione del personale tecnico; disponibilità per alcune categorie di centri di lavorazione.

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