martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: il Rating di Impresa ma cos’è?

Radlader beldt LKW mit Baumaterial in einem Kieswerk // excavator loads trucks with construction material in a gravel pit

Rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese è la novità riportata all’art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
La possibilità di utilizzare i criteri reputazionali dell’Impresa al fine sia della qualificazione, ma anche ai fini della selezione per garantire l’affidabilità dell’operatore nonché assicurare l’esito della prestazione finale.
Cio anche a tutelare le Stazioni Appaltanti dal rischio di fenomeni corruttivi, per cui il legislatore ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di adottare adeguati meccanismi di prevenzione con la di richiedere ai soggetti privati, maggiori garanzie di legalità.
Il cosiddetto Rating di Impresa di cui all’articolo suddetto, va valutato sotto il profilo della qualificazione, ovvero, capacità delle imprese di poter accedere alla gara.
Per quanto recita l’art. 83, comma 10, del Codice è da prevedersi un sistema di premialità e penalità connesso, madiante requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, che siano chiaramente oggettivi e misurabili.
Il sistema reputazionale è basato sui seguenti elementi:

indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;
il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;
l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
– il Rating di Legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
-la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;
-la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
Indici espressivi della capacità strutturale:
La capacità strutturale è la capacità di performance e di affidabilità dell’impresa, tra, nonché indicatori del tipo “patrimonio netto” o “costo del personale su fatturato
Rispetto dei tempi e costi
Saranno fondamentali i comportamenti complessivi dell’impresa, in fase di esecuzione, soprattutto in considerazione un ritardo imputabile all’esecutore o un aumento dell’importo contrattuale dovuto a modifiche che si rendano necessarie per compensare ribassi, offerti in fase di gara.
Sarà premiale invece la consegna anticipata dei lavori oppure la consegna senza iscrizione di riserve.
Incidenza del Contenzioso
il contenzioso ordinario, amministrativo o di natura arbitrale con esito negativo sarà preso in considerazione, mentre non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione di penalità, i comportamenti delle imprese, di fatto soccombenti nella decisione, che si conformano a pareri di precontenzioso vincolanti.

Rating di Legalità
Il Rating di Legalità pur rientrando nel Rating dell’Impresa, vale per le imprese scritte alla camera di commercio da almeno due anni ma con un fatturato di almeno due milioni di euro.
Regolarità contributiva
Ai fini dell’attribuzione del Rating di impresa, la regolarità contributiva incide in termini premiali per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi negli ultimi tre anni.
Diversamente l’irregolarità contributiva incide negativamente sul rating di impresa.
Sanzioni per omessa denuncia di richieste estorsive e corruttive
Conseguentemente, ai fini del Rating di impresa, si rileva le misure sanzionatorie amministrative, che si aggiungono alla sanzione dell’annotazione con effetto escludente.
Gli ulteriori possibili requisiti reputazionali
Oltre a quelli previsti ci sono i seguenti:
-gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore che portano all’erogazione di penali;
– escussione di cauzioni o fideiussioni o risoluzione del contratto;
– gravi illeciti professionali;
-tutti gli elementi che sono oggetto dell’annotazione nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. c)
Una valutazione positiva, nell’ambito di un sistema di Rating di impresa è l’adozione da parte delle imprese di un modello organizzativo idoneo con i i seguenti elementi:

-l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
-la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
-l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
-la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza;
-la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
-l’introduzione di strumenti di monitoraggio e verifica volti a valutare l’efficacia delle misure introdotte e l’effettiva utilizzazione del modello attraverso la previsione di appositi organismi deputati allo svolgimento di tali attività.
rilevamento dati
Alcuni dati qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili che partecipano al Rating di impresa, reperibili da lle banche dati sono:
-Le annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. c), relative ai gravi illeciti professionali;
-Le annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 5, lett. g), relative alle false dichiarazioni alle SOA;
– Le annotazioni nel casellario ex art. 80, comma 12, relative alle false dichiarazioni rese in gara;
– Rating di Legalità per le imprese per il quale esso opera o elementi dello stesso, utilizzabili quali alternative al Rating di Legalità per le imprese che non possono richiederlo (cause ostative di cui all’art. 67 del Codice antimafia e certificazione antimafia);
– Le analisi dello storico della regolarità contributiva delle imprese.

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1 COMMENT

  1. Si pensa al Rating d’impresa ma perchè non si da la precedenza ai decreti attuativi del Nuovo Codice degli Appalti..più importanti per me..

    Franco C.

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