martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: subappalti e lavori sensibili E cosa è cambiato?

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L’articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/201, prevede che per le attività imprenditoriali di cui all’art.1 comma 53 della Legge 190/2012 che sono le seguenti:

  1. a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. e) noli a freddo di macchinari;
  6. f) fornitura di ferro lavorato;
  7. g) noli a caldo;
  8. h) autotrasporti per conto di terzi;
  9. i) guardiania dei cantieri.

prevede le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti etc, valutino l’idoneità antimafia dell’Impresa attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura.

L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.

Pertanto per ogni autorizzazione la subappalto delle suddette tipoloogie di lavorazioni, le stazioni appaltanti, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, devono, infatti, avvalersi di appositi elenchi c.d. “white lists”, istituiti presso ogni Prefettura ai quali le imprese hanno l’obbligo di iscrizione e tale verifica deve essere effettuata obbligatoriamente a prescindere dalle soglie di importo previsto dalle norme antimafia.

E’ compito delle Prefetture effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

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