martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: l’anticipazione contrattuale negli appalti è confermata dal decreto milleproroghe.

Baustelle

 

 

 

 

 

In deroga dall’articolo 140, comma 1, del Dpr 207/2010, il “decreto del fare” ovvero Decreto Legge 69/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’art. 26 comma 1 bis prevedeva in via temporanea, una corresponsione di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore da parte delle stazioni appaltanti ed obbligatoria per quest’ultima.

Ricordiamo anche , a tal proposito, che il comma 3-bis dell’art. 8 del Decreto Legge 192/2014 divenuto Legge 27 febbraio 2015, n. 11 prevede che “Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decereto legislativo 12 aprile 2006 n°163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( dal 1.3.2015) e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui all’articolo 26 ter ,comma 1, primo periodo del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n°98 , e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale”.

Ebbene l’art. 7, comma 1, del Decreto Legge. 30/12/2015, n. 210, ha prorogato la data suddetta (31 dicembre 2015) al 31.7.2016.

Ricordiamo a tal proposito che, operativamente, l’erogazione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante alla firma del contratto, viene subordinata alla costituzione da parte dell’appaltatore di una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, distinta rispetto alla cazuzione definitiva del 10% sul contratto, che deve essere di pari importo dell’anticipazione stessa, completa di tasso di interesse relativo al tempo di recupero della stessa, secondo i dati contabili riscontrati con il cronoprogramma dei lavori.

L’importo dell’anticipazione viene detratto dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori ed in quota percentuale prevista dagli stessi.

Ricordiamo che detta somma di anticipazione, è soggetta al pagamento degli interessi qualora la stessa fosse liquidata dopo diverso tempo rispetto all’inizio dei lavori, ma l’appaltatore può anche perdere il beneficio della corresponsione dell’anticipazione stessa, qualora fosse accertata da parte del responsabile del procedimento un ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Anche su tali somme restituite, vanno calcolati gli interessi al tasso legale.

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