martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: l’Impresa può partecipare alle gare in caso di concordato preventivo?

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L’art. 33 “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale” del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto  l’art. 186-bis al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificando l’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice e riconoscendo il concordato preventivo con continuità aziendale.

In particolare la determinazione dell’Anac n°5 del 2015, riguarda la partecipazione alle gare di appalto delle Imprese, distinguendo “tra le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione e le imprese chi risultino invece già ammesse al predetto concordato. In entrambi i casi, come è noto, a precise condizioni indicate dal richiamato art. 186-bis, è consentita la partecipazione dell’impresa alla gara d’appalto”.

La determinazione suddetta inoltre fa una netta distinzione tra :

  1. Concordato preventivo ordinario – concordato preventivo “con continuità aziendale”
  2. Concordato preventivo “in bianco”.

Ma è il caso di leggere l’intera Determinazione allegata

Leggi o scarica la Determinazione Anac n°5 del 2015

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