martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: la definizione delle Riserve e la validità del limite del 20%.

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Ricordiamo che con l’approvazione del D.L. n. 70/2011 convertito in Legge 106/2011, è stato introdotto un comma 2, lettera hh) n. 1all’art. 4 che aggiunge all’articolo 240 bis al primo comma  del D.Lgs 163/2006 che “l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale

Ricordiamo anche che tale norma si applica a tutti quei lavori i cui bandi di gara o avvisi di gara o anche inviti a presentare offerta (da parte della Stazione Appaltante all’Impresa), sono stati pubblicati dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge suddetto. Pertanto vista la materiale entrata in vigore del suddetto Decreto Legge a partire dal 14.11.2011. Pertanto diventa tale data il limite per emettere da parte dell’Impresa Riserve che vadano oltre il 20% dell’importo contrattuale e come precisato la data non è da riferirsi alla stipula del contratto ma bensì alla pubblicazione dei bandi di gara o avvisi di gara o anche inviti a presentare offerta.

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