Potrebbe essere una soluzione per la rivoluzione sulla qualificazione delle Imprese?
L’articolo 12 bis del Decreto Casa emendato il 12.3.2014, oltre a rimandare di un anno la questione relativa alla possibilità che le Imprese con qualificazione nelle categorie generali, possano eseguire anche le lavorazioni specialistiche, non prevalenti, previste nell’appalto e, a tal proposito, ricordiamo l’accoglimento del ricorso dell’Agi con la promulgazione del D.p.r. 30 ottobre 2013, ha provveduto a formalizzare, da subito, un sostanziale riassetto di dette categorie di qualificazioni.
Ricordiamo che l’elenco delle stesse è riportato nell’allegato A del Dpr 207/2010, e che la modifica effettuata dal CDM prevede una sostanziale riduzione delle categorie specializzate ed a qualificazione obbligatoria, e delle categorie per opere cosiddette superspecializzate.
Ma vediamo nel dettaglio dette variazioni:
Nell’ambito dei lavori specialistici 7 categorie su 34 lasciano tale tipologia di caratteristica e sono:
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica;
- OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ;
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
New entry per la categoria:
- OS 32 Strutture in legno
Le superspecialistiche eliminate sono 10 categorie su 24 e sono
- OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica;
- OS 20-A Rilevamenti topografici
- OS 20-B Indagini geognostiche;
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione;
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica;
- OS 29 Armamento ferroviario;
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
New entry per la categoria:
- OS 32 Strutture in legno
In allegato la tabella con le nuove categorie specialistiche e superspecialistiche