La risposta va ponderarta con quanto normato dal comma 11 dell’articolo 118 del D. Lgs 163/06 che prevede:
“……è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare…”
Pertanto non ricorrendo: impiego di manodopera, lo stesso non è sicuramente un subappalto ma può considerarsi un servizio.
Ppertanto il subcontraente di tale tipo di contratto non deve possedere la Soa.
Ma quali sono i requisiti per il subcontraente di un contratto di servizi di trasporto a rifiuto di materiali scavati?
Il contraente di tale tipo di servizio, dovrà essere iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, come previsto dall’art.212 del D. Lgs 152/2006, nonché essere in possesso di nullaosta antimafia e dei requisiti di legge previsti per la stipula dei contratti pubblici.
Ricordiamo, anche, che è fatto obbligo all’Impresa Appaltatrice di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del servizio affidato.