martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI : bisogna sempre stare attenti, Edilbuild.it pensa anche ai più sbadati !!!

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 Dalla Sentenza del Tar  Veneto n°425 del 19.3.13, si evince che a seguito di omessa dichiarazione  da parte di un concorrente inerente precedenti penali in capo ai soggetti con poteri di rappresentanza, oggetto di regolamentazione all’interno del bando di gara, comporta non solo l’esclusione del concorrente  ma anche all’incameramento della cauzione come previsto dall’articolo 75 del D. Lgs 163/2006.

La questione riguarda il ricorso di un’azienda che seppur prima, si è vista esclusa con aggiudicazione al secondo classificato per irregolarità in tema di dichiarazioni inerenti soggetti con poteri di rappresentanza.

I tratti salienti della Sentenza dentificano con precisione la fattispecie oggetto del presente approfondimento ovvero: l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti rilevanti per l’ammissione ad una gara d’appalto, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 6.4.2010 n. 1909; V, 2 febbraio 2010 n. 428; TAR Veneto, I, 24.1.2011 n. 75), non può esimersi dall’osservare che la circostanza che l’omessa dichiarazione dei precedenti penali dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della società ha senza dubbio integrato la violazione della lex specialis di gara (come, invero, si è accennato innanzi, quest’ultima imponeva di specificare tutte le pregresse vicende giudiziarie dei soggetti interessati, ivi comprese “quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione” demandando così alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine alla gravità del reato e alla sua incidenza sulla moralità professionale), comportando legittimamente l’esclusione della ditta ricorrente da parte della stazione appaltante, anche avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (e che giustifica pienamente, sul piano normativo, la richiamata prescrizione contenuta nel disciplinare);

Per cui, inoltre per quanto, poi, all’incameramento della cauzione provvisoria, esso discende dall’art. 75, VI comma del DLgs n. 163/2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 citato; analogamente, la segnalazione all’Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale (CdS, Ap, 4.5.2012 n. 8);

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