martedì, Luglio 16, 2024

Imprese Appaltatrici: chiarimenti sulla responsabilità solidale

La Circolar en. 2 dell’1.3.2013 dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di responsabilità solidale dell’Appaltatore, ai sensi del Decreto Legge n. 83/2012.

Infatti l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (chiamato anche. decreto

crescita) è stato convertito, con relative  modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ricordiamo che quest’ultima ha introdotto la responsabilità dell’Appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali riguardanti sia i redditi di lavoro dipendente, sia  dell’imposta sul valore aggiunto nell’ambito dei lavori di subappalto.

La circolare n° 2 introduce il concetto che tale norma non va applicata soltanto ai subappaltatori, ma a anche a prestazioni di servizi resi per tutti i contratti di appalto o subappalto.

Sono inclusi in detta norma, tutti i contratti afferenti opere e servizi a meno dei seguenti contratti:

a) appalti di forniture e beni;

b) il contratto d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998,

n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Sono escluse dall’applicazione della norma, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero quelle riguardanti i Siit o e le Centrali di committenza

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