martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: qual è la quantificazione dei danni da sospensione lavori?

In genere il capitolato di appalto, nei progetti esecutivi, contiene al suo interno, specifiche clausole qualora ci siano casi di sospensioni totali o parziali dei lavori. In tali casi, sono richiamati i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti). Ma effettivamente cosa spetta all’appaltatore come ristoro economico per la sospensione lavori ?
Vediamo:
1. i maggiori oneri riguardanti le spese generali infruttifere che si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento;
2. il relativo risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento;
3. la lesione dell’utile, che non è altro che la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata temporale della sospensione;
4. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
5. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

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