martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE: l’appaltatore deve sempre ottemperare ai maggiori lavori?

Come recita il comma 12 dell’articolo 106, del d.lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto comunque alla maggiore esecuzione dei lavori, qualora la variazione economica rientri nel 20% dell’importo contrattuale originario. Questo significa che, detti importi, in aumento o diminuzione, vengano realizzati alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso, è inesistente per le Imprese alcun diritto alla risoluzione del contratto, per cui alla relativa perizia suppletiva, va aggiunto un atto di sottomissione nel quale l’esecutore deve sottoscrivere, ovvero di dissenso come (articolo 8, c. 4, D.M. 49/2018). In tale situazione, il Rup, per le maggiori categorie di lavoro applica lo stesso ribasso del contratto originario. Ma quali sono i termini contrattuali in cui si ha variazione fino a 1/5 dell’importo contrattuale?
• se c’è una variazione in aumento o diminuzione del 20% importo contrattuale;
• in tal caso vanno applicate le stesse condizioni del contratto originario con medeima applicazione del ribasso d’asta;
• e l’appaltatore non ha diritto alla risoluzione del contratto.

Leggi anche: IMPRESE: riduzione dei termini di emissione del Certificato di Pagamento negli appalti. o anche IMPRESE: esonero contributivo per le assunzioni per gli under 35.

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