martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE: riduzione dei termini di emissione del Certificato di Pagamento negli appalti.

Riscrizione dell’articolo dell’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016 e smi in corso di approvazione.
Al fine di porre fine alla procedura di infrazione 2017/2090, che riguarda i termini di pagamento inerenti lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti pubbliche alle Imprese. Tali termini ad oggi sono fissati nel modo seguente:
“1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per il creditore”
Per cui ad oggi i certificati di pagamento sono emessi nel termine di 30 giorni a partire dalla data dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero a fine lavori, a seguito dell’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita’: lo stesso è firmato dal responsabile unico del procedimento e viene rilasciato per permettere la relativa emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Dal nuovo dettato dell’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016, è insita la necessità di abbreviare i suddetti tempi di emissione del relativo pagamento, per cui la modifica riguarderebbe in particolare l’emissione del certificato di pagamento, il quale andrebbe emesso entro 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

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