martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: il nuovo Casellario informatico Anac e le iscrizioni delle annotazioni.

Dal 29 giugno sarà in vigore il nuovo regolamento sul Casellario informatico, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28.6.18 della Delibera 6 giugno 2018 recante il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Detto regolamento, ha la funzione di chiarire la gestione del Casellario informatico per le Imprese Appaltatrici ed in particolare di razionalizzare le iscrizioni delle annotazioni nel casellario .
Uno dei presupposti fondamentali di questo nuovo regolamento, è l’informazione ed il relativo obbligo per le Stazioni Appaltanti e le Soa, che detengono informazioni per:
• L’esclusione dalle gare;
• O per fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto;
sono obbligati ad inviare all’Anac le suddette informazioni entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Nei casi in cui decorso il termine di 30 giorni, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti di detti soggetti.
Come funziona la procedura di annotazione delle informazioni su Casellario?
Si avvia il procedimento, per cui, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione delle Stazioni Appaltanti, ed il dirigente incaricato valuta la documentazione e gli elementi inviati e può:
1. avviare il procedimento inviando una comunicazione di avvio inviata all’operatore economico ed al soggetto che ha segnalato le informazioni;
2. archivia la segnalazione dandone comunicazione al segnalante ed all’operatore economico sia per manifesta infondatezza della segnalazione, ovvero per inconferenza della segnalazione.
Eventuali integrazioni possono essere richieste dal dirigente incaricato
Chi può partecipare all’istruttoria?
Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ovvero l’operatore economico e la Stazione Appaltante.
Questi ultimi possono:
• accedere ai documenti del procedimento;
• presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio.
Possono essere fatte audizioni?
Il dirigente, può convocare in audizione forma scritta sia l’operatore economico che la Stazione Appaltante, la stessa è convocata dal dirigente, e riporta in forma scritta: la data dell’audizione ed il luogo dove avverrà la stessa.
I soggetti convocati possono comparire come rappresentanti legale oppure per mezzo di un procuratore speciale munito di apposita delega.
Quali possono essere i risultati ?
La chiusura del procedimento si conclude, salvo l’archiviazione, con l’adozione di provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. l) , codice. 2. Per cui spetta poi al dirigente comunicare all’interessato l’eventuale avvenuta iscrizione nel Casellario dell’ annotazione.

Leggi anche: IMPRESE APPALTATRICI: il nuovo Casellario informatico Anac per gli appalti e le relative Sezioni A – B – C.

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