martedì, Luglio 16, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: attenzione alle falsa dichiarazione o alla falsa documentazione in tema di qualificazione.

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Con il Comunicato del Presidente DELL’ANAC del 3 febbraio 2016 inviato a tutte le Stazioni appaltanti si è sottolineato l’obbligo (per queste ultime) di segnalazione all’Autorità previsto dall’art. 48, c.1 e c. 2, del d.l.vo 163/2206 a seguito dell’adozione di un provvedimento ex art. art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, con accertamento dell’imputabilità all’o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini della qualificazione.

Ricordiamo che la procedura dell’ ex art. art. 40, comma 9 quater, in tema di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione prevede che ” In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’ esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38 c1 lett m-bis, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

In tal caso come recita il comunicato siccome l’attestazione di qualificazione è fondamentale per

dimostrazione del possesso dei requisiti condizione necessaria per la partecipazione alle gare produce anche gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del d.l.vo 163/2006 che tra l’altro prevedela sospensione da uno a dodici mesi dalle procedure di gara.

Chiaramente l’attivazione deve essere per forza di cosa della Stazione appaltante sia per l’attuazione degli obblighi sanzionatori previsti nei suddetti casi sia dell’obbligo di segnalazione all’Autorità.

La comunicazione dell’Anac, chiarisce inoltre che debba essere verificata la matrice dolosa perpetrata dall’Operatore Economica e la violazione quindi dell’ art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006 per ppoter procedere all’ipotesi sanzionatoria ex art. 48 del d.l.vo 163/2006.

In tal caso “l’Autorità procederà all’analisi delle partecipazioni dall’Operatore Economica alle gare nell’ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di adozione del provvedimento di imputabilità ex art, 40, c. 9 quater, del d.l.vo 163/2006, e procederà all’inoltro alle Stazioni Appaltanti che abbiano ricevuto la predette istanze di partecipazione, di una comunicazione finalizzata all’ attivazione, a cura delle medesime Stazioni Appaltanti, della segnalazione necessaria ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 48 del d.l.vo 163/2006, che rimarrà di competenza dell’Ufficio Sanzioni di questa Autorità”.

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