Approvata dalla Camera, la legge Sblocca Cantieri, già promulgata con Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 ma in conversione anche al Senato nei prossimi giorni.
Esaminando il testo, vediamo i punti salienti riguardanti le variazione rispetto anche al suddetto decreto Legge:
• L’aliquota percentuale dei lavori subappaltabili arriverà fino al 40% (prima era del 30%);
• La Stazione Appaltante, può decidere, fino alla percentuale suddetta, l’esatta percentuale limite di subappalto utilizzabile in un bando di gara;
• E’ definitivamente abolita la norma che obbligava ad indicare la terna dei subappaltatori già nei documenti in fase di gara;
• La Stazione Appaltante può decidere, in funzione delle proprie esigenze, il criterio di aggiudicazione, scompare l’obbligo di utilizzare il criterio del massimo ribasso fino all’importo della soglia comunitaria;
• Nelle procedure di gara la Stazione Appaltante può decidere di aprire prima le offerte economiche e poi verificare l’idoneità degli concorrenti;
• Le Stazioni Appaltanti possono effettuare la verifica preventiva della progettazione, per importi che vanno dalla soglia europea e i 20.000.000 di euro.
• La procedura di affidamenti prevedono per i lavori:
1) Per importi da 40.000 euro fino a 150.000 euro affidamento diretto con consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici;
2 Per importi da 150.000 euro fino a 350.000 euro affidamento con procedura negoziata con consultazione, di almeno 10 operatori economici senza pubblicazione di bando di gara;
3 Per importi da 350.000 euro fino a 1.000.000 euro si procederà con procedura negoziata con consultazione, di almeno 15 operatori economici senza pubblicazione di bando di gara;
4 Per importi da 1.000.000 euro in su, è prevista la procedura aperta con i relativi canoni normativi.
• Le Stazione Appaltante possono direttamente procedere alla verifiche di eventuali cause di esclusione dei concorrenti presso gli enti preposti;
• Le Stazioni Appaltanti non possono comminare l’esclusione dalle gare per mera irregolarità fiscali che devono essere accertate solo in via definitiva;
• Nasce il collegio consultivo tecnico di assistenza, da nominarsi entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, composto da tre tecnici che rappresentano le parti contrattuali con la funzione di prevenire controversie e riserve sull’esecuzione dell’opera.
• Semplificazioni per gli interventi strutturali in zione sismiche:
1) Eliminata la trasmissione della denuncia attività allo sportello unico per le opere soggette a denuncia al Genio Civile;
2) Per la denuncia lavori al Genio Civile non occorrerà farlo depositando 3 copie in originale , ma basterà una sola copia da inviare via Pec allo Sportello Unico, la stessa cosa per il deposito della Relazione a Struttura Ultimata;
3) Gli interventi in zona sismica saranno di tre tipi: privi di rilevanza, di minore rilevanza, rilevanti per la pubblica incolumità. Nei primi due, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori;
4) Diminuiscono gli elaborati tecnici e grafici da allegare alla denuncia al Genio Civile.
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