martedì, Luglio 16, 2024

LE NEWS DELL’EDILIZIA: modificata la legge Slocca Cantieri alla Camera.

Approvata dalla Camera, la legge Sblocca Cantieri, già promulgata con Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 ma in conversione anche al Senato nei prossimi giorni.
Esaminando il testo, vediamo i punti salienti riguardanti le variazione rispetto anche al suddetto decreto Legge:
• L’aliquota percentuale dei lavori subappaltabili arriverà fino al 40% (prima era del 30%);
• La Stazione Appaltante, può decidere, fino alla percentuale suddetta, l’esatta percentuale limite di subappalto utilizzabile in un bando di gara;
• E’ definitivamente abolita la norma che obbligava ad indicare la terna dei subappaltatori già nei documenti in fase di gara;
• La Stazione Appaltante può decidere, in funzione delle proprie esigenze, il criterio di aggiudicazione, scompare l’obbligo di utilizzare il criterio del massimo ribasso fino all’importo della soglia comunitaria;
• Nelle procedure di gara la Stazione Appaltante può decidere di aprire prima le offerte economiche e poi verificare l’idoneità degli concorrenti;
• Le Stazioni Appaltanti possono effettuare la verifica preventiva della progettazione, per importi che vanno dalla soglia europea e i 20.000.000 di euro.
• La procedura di affidamenti prevedono per i lavori:
1) Per importi da 40.000 euro fino a 150.000 euro affidamento diretto con consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici;
2 Per importi da 150.000 euro fino a 350.000 euro affidamento con procedura negoziata con consultazione, di almeno 10 operatori economici senza pubblicazione di bando di gara;
3 Per importi da 350.000 euro fino a 1.000.000 euro si procederà con procedura negoziata con consultazione, di almeno 15 operatori economici senza pubblicazione di bando di gara;
4 Per importi da 1.000.000 euro in su, è prevista la procedura aperta con i relativi canoni normativi.
• Le Stazione Appaltante possono direttamente procedere alla verifiche di eventuali cause di esclusione dei concorrenti presso gli enti preposti;
• Le Stazioni Appaltanti non possono comminare l’esclusione dalle gare per mera irregolarità fiscali che devono essere accertate solo in via definitiva;
• Nasce il collegio consultivo tecnico di assistenza, da nominarsi entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, composto da tre tecnici che rappresentano le parti contrattuali con la funzione di prevenire controversie e riserve sull’esecuzione dell’opera.
• Semplificazioni per gli interventi strutturali in zione sismiche:
1) Eliminata la trasmissione della denuncia attività allo sportello unico per le opere soggette a denuncia al Genio Civile;
2) Per la denuncia lavori al Genio Civile non occorrerà farlo depositando 3 copie in originale , ma basterà una sola copia da inviare via Pec allo Sportello Unico, la stessa cosa per il deposito della Relazione a Struttura Ultimata;
3) Gli interventi in zona sismica saranno di tre tipi: privi di rilevanza, di minore rilevanza, rilevanti per la pubblica incolumità. Nei primi due, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori;
4) Diminuiscono gli elaborati tecnici e grafici da allegare alla denuncia al Genio Civile.

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