martedì, Luglio 16, 2024

CONTABILITA’ LAVORI: ma va redatta soltanto con strumenti elettronici?

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n.49/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio, n. 111, riporta le linee guida per l’attività di Direttore dei Lavori e per la redazione della contabilità lavori.
L’art 15 di detto Decreto, prevede l’utilizzo di programmi informatici per la redazione della contabilità dei lavori . Tali strumenti elettronici, devono garantire l’autenticità e la sicurezza dei dati inseriti. I Direttori dei Lavori, esterni alle stazioni appaltanti, devono accertarsi che i programmi informatizzati usati, devono essere accettati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale ne accetta altresì la conformità e l’idoneità. Il mancato utilizzo di strumenti informatici da parte delle Stazioni Appaltanti per la redazione della contabilità dei lavori, deve essere comunicato e motivato all’Anac . In tal caso, nelle more dell’adeguamento alla normativa prevista, le annotazioni devono essere allibrate dal Direttore dei Lavori sui libretti delle misure e su un registro di contabilità, le cui pagine vanno preventivamente, numerate e firmate dal RUP e dall’Appaltatore . Se si utilizzano i programmi di contabilità lavori computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure avviene mediante registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere. Le stesse vanno rilevate dal Direttori dei Lavori, o da chi per esso in contradditorio con l’Appaltatore .
Diversamente, è consentita la tenuta di una contabilità semplificata per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.

Leggi anche:CONTABILITA LAVORI: la funzione del Giornale dei Lavori o anche COME FARE PER ….i passi sostanziali per redigere la contabilità dei lavori a corpo.

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