martedì, Luglio 16, 2024

Cosa fare in caso di negligenza delle imprese negli appalti?

Con l’ultimo Comunicato del Presidente dell’Anac del 10 maggio 2017, in risposta a numerosi quesiti delle stazioni Appaltanti, sono stati definiti i criteri della tenuta del Casellario Informatico previsto art. 213, c.10, del d.l.vo 50/2016.
Ma quali sono i comportamenti illeciti degli appaltatori che possono essere perpetrati durante l’espletamento dii contratti di appalto?
Vediamoli quali sono in dettaglio:
le risoluzioni anticipate contrattuali;
le significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’offerta economica, come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Ebbene in questi casi, spetta, esclusivamente alla Stazione Appaltante il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice, comunicarla all’ Autorità che è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario.
Dette fattispecie possono dar luogo all’esclusione dalle gare per la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art.80, c.5, del d.l.vo 50/2016, e che riguardano i gravi illeciti professionali.

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