Non è facile interpretare l’Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs 50/2016 e smi, riguardanti le Perizie di variante.
Vediamo in pochi passaggi quali sono le perizie di varianti ammissibili con le relative caratteristiche e i limiti. Consideriamo a tal proposito che il ricorso a tale istituto è consitudinario nei lavori pubblici, quando il dettato normativo lo ammetterebbe soltanto in alcuni specifici casi. Ricordiamo anche che come prevede il Comma1) dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate esclusivamente dal RUP. Fatte tali premesse passiamo all’esame delle varie tipologie di perizie di variante.
(Art.106 comma 1, lettera c del D. Lgs 50/2016 e smi) le perizie di varianti per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto hanno le seguenti caratteristiche:
• Sono varianti impreviste;
• Sono varianti imprevedibili;
• Non altera la matura del contratto;
• Sono successive alla stipula del contratto;
• Riguardano circostanze che devono essere sopravvenute;
• Riguardano la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
• Riguardano provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
• Non devono variare la natura di prestazioni da rendere;
• l’incremento dell’importo della perizia di varianti non deve superare il 50% del contratto iniziale;
• Per le perizie di cui al presente paragrafo, di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, vanno comunicate dal RUP all’Osservatorio dei Lavori Pubblici entro trenta giorni dall’ approvazione; se di importo eccedente il dieci per cento dell’importo del contratto, incluse le varianti in corso d’opera sono trasmesse dal RUP all’ANAC, con allegato il progetto esecutivo,l’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante
(Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 e smi ) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le seguenti caratteristiche::
• le modifiche non sono sostanziali ;
• non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
• la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati;
• la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
• la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto;
• la modifica non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
• Per le perizie di cui al presente paragrafo di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dall’ approvazione; se di importo eccedente il dieci per cento dell’importo del contratto, incluse le varianti in corso d’opera sono trasmesse dal RUP all’ANAC, con allegato il progetto esecutivo, l’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
(Art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi ) Le perizie di variante possono essere redatte in modo semplificate se:
• sono di importo inferiore agli euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori ;
• sono non di incidenza maggiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto;
• ricordiamo che gli importi di più modifiche successive concorrono a formare i limiti sopra indicati;
• eventuali errori o omissioni del progetto esecutivo le quali pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, possono rientrare nei limiti sopra indicate(ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni);
• le varianti sottosoglia comunitaria devono essere comunicate dal Rup all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dall’ approvazione.