martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER…..il DGUE il documento per le nuove gare come funziona?

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Il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Il DGUE, consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi ed è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell’avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell’invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l’altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II (Informazioni sull’operatore economico) e III Motivi di esclusione (vedi allegato).

Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici.

Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.

L’operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.

Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell’operatore economico.

Le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018.

Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni).

Il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari  e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» ,si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura.

L’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale

se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE

Se l’estratto del registro pertinente, ad esempio l’estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore per via elettronica, l’operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possa acquisirle

Indicando tali informazioni l’operatore economico accetta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d’interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE (13) sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.

L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all’interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II. Informazioni sull’operatore economico

Parte III. Criteri di esclusione:

A: Motivi legati a condanne penali

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale

Parte IV. Criteri di selezione (16): — α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione — A: Idoneità. — B: Capacità economica e finanziaria. — C: Capacità tecniche e professionali. — D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (17) (18). — Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (19). — Parte VI. Dichiarazioni finali.

Leggi o Scarica una copia del DGUE.

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