Ricordiamo che la norma contenuta nell’articolo 253 comma 23 bis del D. Lgs163/06 ed introdotta con Decreto Legge n° 35/2013, prevedeva la possibilità di interrompere i lavori, qualora le Stazioni Appaltanti non avessero provveduto a liquidare pagamenti pari al 15% dell’importo contrattuale.
Ebbene, detta norma non rinnovata da alcun decreto, a far data dall’1.1.2016 rimane per le Imprese Appaltatrici, la sola possibilità di interrompere i lavori a fronte di Stazioni Appaltanti inadempienti, invocando soltanto l’articolo 1460 del Codice Civile.
In tal caso l’inadempienza scatta però qualora i mancati pagamenti della Stazione Appaltante inadempiente raggiunga almeno il 25% dell’importo contrattuale.