martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER……: quando va redatto il PSS (Piano sostitutivo della sicurezza) e quando il PSC (Piano sicurezza e coordinamento) e a chi spetta l’obbligo

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Facciamo un breve riepilogo in tema di sicurezza del cantiere, per quanto riguarda la redazione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento)o del PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza)

L’art.90 del d.Lgs 81/08 e s.m.i., prevede tra gli obblighi della Stazione Appaltante, quello di nominare un Coordinatore per Sicurezza per la Progettazione e quindi per la redazione del Psc (Piano Sicurezza e Coordinamento)  nel momento in cui è prevista la presenza di più imprese in cantiere, anche non contemporaneamente.

Sempre nello stesso articolo si conferma che il Responsabile dei Lavori nomina prima dell’affidamento dei lavori, anche un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e che tale fattispecie è valida sia per i lavori pubblici sia per i lavori privati che siano soggetti al permesso a costruire, ovvero ai lavori privati che abbiamo un importo maggiore a Euro 100.000.

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che detto concetto sui lavori privati è stato sanzionato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha  condannato l’Italia per aver esentato, nella suddetta norma, il committente dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire.

Sostanzialmente sono questi gli obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori in tema di sicurezza dei cantieri.

Rimane un dubbio per i cantieri in cui opera una sola impresa e vi siano rischi particolari, per i quali non va redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per tali cantieri, va redatto il PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza) che non è altro che un Psc (Piano Sicurezza e Coordinamento) che non riporta la stima degli oneri della sicurezza e la cui redazione spetta all’Appaltatore.

L’allegato XV del d.Lgd 81/08 e s.m.i., indica esattamente nel 3° paragrafo a titolo “Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza” gli elementi essenziali per la redazione del PSS.

Ma non finisce qui, perché se il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) è come il PSC (Piano Operativo di Sicurezza) e l’allegato XV suddetto ne è la riprova, ne deriva che l’appaltatore come in caso di redazione del PSC deve redarre comunque il proprio POS(Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett.c) del D. Lgs n. 163/2005, la stessa cosa deve fare nel momento che si ritrova a dover redarre il PSS (Piano Sostitutivo della Sicurezza) ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett.c) del D. Lgs n. 163/2005.

Pertanto riepilogando avremo :

 

Presenza in cantiere

Nomina CSP

Nomina CSE

Redazione del PSC da parte del CSP

Redazione del PSS da parte dell’Appaltatore

Redazione del POS da parte dell’Appaltatore

Unica Impresa

NO

NO

NO

SI

SI

Più imprese anche non contemporaneamente

SI

SI

SI

NO

SI

 

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