martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER….subappalti a cascata SI ma solo per alcune lavorazioni?

Baustelle in der Nacht

 

 

 

 

Nell’ambito dei contratti di appalto di lavori pubblici è vietato il subappalto a cascata. Per subappalto a cascata s’intende l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad altra impresa in sub affidamento.

Tale pratica, definita,talvolta, in modo sbrigativo come il subappalto del subappalto, è vietata per i lavori ai sensi dell’articolo 118 comma 9 del D. Lgs 163/06, nel quale si precisa, in modo esplicito che le lavorazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Invece per le forniture e posa in opera di impianti e strutture speciali, il subappaltatore può ricorrere a installatori di propria fiducia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tali lavorazioni possono riguardare le seguenti categorie di lavoro (ai sensi dell’articolo 170 c 2 del Dpr 207/2010):

  • OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
  •  OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
  • OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B – componenti per facciate continue;

E’ altresì importante evidenziare che l’appaltatore, ai sensi delle vigenti normative, deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i siano essi lavori, servizi o fornitura indicando l’oggetto del contratto, il nominativo dell’affidatario nonché l’importo del contratto

Vedi anche gli articoli :

Categorie prevalenti  e i requisiti per-richiedere i subappalti” 

La regolamentazione del subappalto e della fornitura in opera

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here