martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: importante comunicato dall’Anac sul possesso dei requisiti.

BTP 58

L’’Anac, con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, ha fissato i criteri sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE. L’art. 80, comma 3,del Codice, individua i soggetti nei cui confronti, opera la causa di esclusione, prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

L’esclusione di cui al comma 1, va disposta se la sentenza o il decreto di condanna, sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, qualora si tratti di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
Inoltre, il requisito in esame, deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80, deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Per quanto riguarda le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

Leggi o scarica comunicato-anac-del-26-10-2016

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