martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: la Commissione di Gara verifica l’integrità dei plichi, ma anche i contenuti.

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Come sempre, la giurisprudenza ci aiuta a delineare l’applicazione delle norme, nelle procedure di gara, fornendo preziose peculiatità normative per gli operatori dei Lavori Pubblici e dell’Edilizia.

Tra le operazioni di espletamento delle Gare di Appalto, nei casi di gare espletata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, è prevista l’apertura delle offerte tecniche e come dalla Sentenza presa in esame, si evidenzia che:” Sotto il profilo normativo deve aggiungersi che il secondo comma dell’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall’art. 12, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche nella l. 6 luglio 2012, n. 94, prevede che “la commissione…apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”. .

La sentenza continua precisando che: “Nel caso specifico… (esaminato),…. come emerge dalla lettura dei documenti versati in atti, la commissione di gara (verbale ) nella seduta pubblica……….) ha effettivamente proceduto all’apertura delle buste B, contenenti le offerti tecniche delle imprese in gara, dando soltanto atto che in dette buste erano presenti dei plichi (n.1 plico, società …….; n. 6 plichi, ………..etc; ), senza tuttavia riscontrare con puntualità l’effettiva presenza di documenti”.

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