Dalla legge chiamata: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” importanti novità.
In particolare in tema di gare di appalto, l’articolo 21 della legge 30.10.2014 n° 161, a seguito della Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12, si è voluto sostituire il comma 6 del D. Lgs 12.4.2006 n° 163/06 con un nuovo comma nel quale si precisa che “E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”.
Il presente comma, costituisce una novità, visto che nel nostro Codice degli Appalti era prevista la possibilità di avvalimento, attraverso una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di lavori per la quale si chiede la qualificazione.