Proviamo a fare chiarezza sull’argomento, utilizzando anche le recenti deliberazioni dell’Avcp.
Ricordiamo, in particolare, quanto previsto dell’art. 37, comma 9, del Codice dei Contratti (D. Lgs163/06) …salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta».
Con tale disposto normativo, si è posto un limite su quelle che possono essere modifiche, inerenti i soggetti aggiudicatari di gare in sede successiva all’aggiudicazione dell’offerta.
Anche la giurisprudenza, si è uniformato a tale disposto normativo seppur in due momenti: un primo momento in cui in cui si è palesato il divieto imposto dalla norma interpretando la stessa come modifica di qualsiasi presupposto.
Infatti, secondo tale tesi, qualsiasi tipo di modifica potrebbe alterare la garanzia della Stazione Appaltante inerente la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione dei concorrenti che hanno partecipato alla gara (Sentenza Consiglio di Stato, IV sez., 14 dicembre 2012 n. 6446).
Un diverso parere della giurisprudenza, invece, ha precisato che le uniche modifiche possibili al divieto posto in essere dal suddetto articolo, è un divieto diretto alla sostituzione od all’aggiunta delle imprese partecipanti, rispetto a quelle risultate aggiudicatarie dell’appalto, ma non relative al recesso di un’impresa del raggruppamento o del consorzio.
Infatti la Stazione Appaltante dovrebbe verificare la capacità dei soggetti contraenti modificati rispetto a quelle indicate in gara, già al momento del mutamento, nonché di quelle rimanenti nel soggetto contraente, per cui potrebbero venir meno i rischi legati alla idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica, nonché alla legittimazione dei concorrenti. (Varie Sentenze Consiglio di Stato)
Anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) ha ribadito (deliberazione AVCP n. 68 del 6 luglio 2011) il divieto del suddetto dall’art. 37, comma 9 del Codice, nel momento in cui all’aggiudicazione il soggetto aggiudicatario sia composto da soggetti diversi e nuovi rispetto a quelli formanti il raggruppamento aggiudicatario.
Infatti l’eventuale variazione dovrebbe essere di carattere riduttivo, che avvenga per esigenze organizzative del raggruppamento e non per eludere le normative di gara.
Secondo l’Avcp la modifica potrebbe essere anche additiva, visto che sarebbe una vicenda interna al consorzio che ha una propria autonoma struttura soggettiva la quale non condiziona e ne incide sul rapporto con la stazione appaltante.
Crdo che sia fondamentale qianto affermato nell’articoli,nelle ati molto spesso possono avvenore modofiche con imprese che vengono meno in fase di esesecizione dei lavori…
Grazie e complementi per il sito
VALERIO GOACOBBI