Una delle cause classiche di esclusione dalle procedure di gara è quella in cui, il concorrente non qualificato per una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, con importo di incidenza tra il 10% ed il 15% dell’importo complessivo dei lavori.
Ebbene, in tal caso, il concorrente, dovrà obbligatoriamente subappaltare le corrispondenti lavorazioni a soggetti adeguatamente qualificati alle suddette categorie e dovrà dichiarare esplicitamente tale volontà, mediante dichiarazione allegata all’offerta o alla domanda di partecipazione.
Ricordiamo, altresì, che il subappalto è soggetto ad autorizzazione e quest’ultima è condizionata da una specifica dichiarazione redatta dal concorrente in fase di gara.
Pertanto, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non possieda tali categorie e non abbia nemmeno indicato in fase di offerta l’intenzione di subappaltare dette categorie sarà soggetto ad escluso da parte della Commissione Aggiudicatrice.
Le categorie specialistiche sono le seguenti:
a) OG 11 – impianti tecnologici;
b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
q) OS 20-A – rilevamenti topografici;
r) OS 20-B – indagini geognostiche;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 – scavi archeologici;
v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 – armamento ferroviario;
bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
Talvolta per tali categorie vige l’obbligo di associarsi in Associazioni Temporanee di Imprese di tipo verticale, con Imprese in possesso di relativa qualificazione vigendo il limite di subappalto massimo del 40% dell’importo della categoria.